L. 17 maggio 1928, n. 1094 - Istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada

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Regno d'Italia

1928 diritto diritto L. 17 maggio 1928, n. 1094 Intestazione 25 maggio 2013 75% Da definire

Istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada
1928
G.U. di pubblicazione: 31 maggio 1928, n. 127


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA


Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È costituita, alla diretta dipendenza del Ministro per i lavori pubblici, l’Azienda autonoma statale della strada.
Essa ha per còmpito:
a) di assumere la gestione delle strade statali curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria e provvedendo alla sistemazione di esse;
b) di controllare l’esercizio delle autostrade definitivamente ultimate e collaudate;
c) di presiedere alla attuazione delle leggi e dei regolamenti di polizia per quanto concerne la tutela del patrimonio delle strade statali, nonchè per quanto concerne la circolazione stradale e sulle aree pubbliche.

Art. 2.

Le strade statali alla cui manutenzione e sistemazione provvede l’Azienda autonoma statale della strada a norma del precedente articolo sono quelle risultanti dall’elenco annesso alla presente legge, il quale, a decorrere dal 1° luglio 1928, sostituisce a tutti gli effetti l’elenco annesso al R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506.

Art. 3.

All’Azienda autonoma presiede il Ministro per i lavori pubblici.
Sono altresì organi di essa:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale;
c) gli Uffici compartimentali per la viabilità.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, e, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato o da un vice-presidente nominato dal Ministro fra i componenti del Consiglio di amministrazione.
Esso è composto:
a) dal direttore generale dell’Azienda;
b) dal direttore dei servizi amministrativi;
c) da un consigliere di Stato;
d) da un sostituto avvocato erariale;
e) da tre funzionari tecnici dell’Azienda;
f) dal capo ragioniere dell’Azienda;
g) da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze;
h) dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
i) da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;
l) da un rappresentante della Federazione nazionale delle provincie;
m) da un rappresentante del Reale Automobile Club d’Italia;
n) da un rappresentante del Touring Club Italiano;
o) da un rappresentante indlicato di comune accordo fra l’Ente nazionale industrie turistiche e la Compagnia italiana turismo;
p) da un tecnico docente in una Regia scuola d’ingegneria del Regno.
Il direttore generale dell’Azienda e gli altri membri del Consiglio sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto, occorrendo, con gli altri Ministri interessati, udito il Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio di amministrazione dovrà aggregarsi un rappresentante del Ministero della guerra ogni qualvolta debba prendere in esame proposte o progetti di lavori che abbiano o possano avere attinenza alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, e potrà richiederne l’intervento in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno.

Art. 5.

Il Ministro, udito il Consiglio di amministrazione, delibera:
a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;
b) sui programmi di massima per la sistemazione della rete stradale dell’Azienda;
c) sul programma di ripartizione, in relazione all’ordinaria disponibilità di bilancio, dei fondi per la manutenzione ordinaria;
d) sui progetti per lavori di progressiva sistemazione stradale qualunque sia il loro importo e su quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria di importo superiore a L. 500 000 (€ 258) da appaltarsi mediante asta pubblica o licitazione privata;
e) sui progetti per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi a trattativa privata od in economia, allorché l’importo preveduto dell’opera superi L. 300 000 (€ 154); sulle domande di concessione di lavori di sistemazione e miglioramento delle strade affidate all’Azienda;
f) sugli schemi di convenzione, da stipularsi con le Provincie o con i consorzi di Provincie, per la manutenzione ordinaria e le opere straordinarie di sistemazione e riparazione di tutte o di parte dello strade statali comprese nei rispettivi territori;
g) sulle eventuali modificazioni ai capitolati speciali-tipo per la manutenzione stradale e per gli approvvigionamenti relativi;
h) sulla istituzione di liti attive, quando il valore dell’oggetto controverso superi L. 100 000 (€ 51);
i) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l’oggetto della controversia, quando ciò che l’Amministrazione dà o abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente L. 50 000 (€ 25);
l) sulle domande di condono di penali previste nei contratti a carico dei fornitori od appaltatori, allorchè la somma in controversia e che l’Amministrazione abbandona superi L. 20 000 (€ 10);
m) sulla eventuale concessione di premi di operosità e di rendimento al personale posto alla dipendenza dell’Azienda;
n) su ogni altro argomento sul quale abbia ritenuto opportuno promuovere il parere del Consiglio di amministrazione.
Su ogni argomento da trattarsi riferisce un consigliere di volta in volta incaricato dal presidente.

Art. 6.

In tutti i casi per i quali sono prescritti dalle disposizioni vigenti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, questi, ad ogni effetto, sono sostituiti dal parere del Consiglio di amministrazione dell’Azienda.

Art. 7.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno 10 consiglieri, oltre il presidente, e per la validità dei suoi pareri la maggioranza assoluta degli intervenuti.

Art. 8.

La carica di consigliere di amministrazione dell’Azienda è incompatibile con la qualità di proprietario, amministratore, procuratore, rappresentante o consulente di società o ditte l’attività delle quali sia rivolta alla sistemazione, manutenzione o costruzione di strade.

Art. 9.

Per tutto quanto non sia da sottoporre all’approvazione del Consiglio di amministrazione giusta il precedente art. 5, provvede il Ministro o per sua delegazione il direttore generale, sentito, ove occorra, il parere dei funzionari tecnici nei limiti e con le modalità che saranno stabilite con successivo regolamento da emanarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 10.

Il direttore generale dell’Azienda è classificato nel grado quarto dell’ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, approvato con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed è di diritto membro effettivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il direttore dei servizi amministrativi è classificato nel grado quinto dell’ordinamento suddetto ed è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 11.

Il direttore dei servizi amministrativi coadiuva il direttore generale e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Egli esercita inoltre le funzioni di capo della segreteria del Consiglio di amministrazione coadiuvato da funzionari dell’Azienda da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici.
Presso la direzione generale dell’Azienda è costituito un ufficio centrale di ragioneria diretto da un capo ragioniere le cui attribuzioni saranno determinate con regolamento da emanarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.

Art. 12.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, sono stabilite le indennità del direttore generale, del direttore dei servizi amministrativi e dei consiglieri di amministrazione.

Art. 13.

Con decreto Reale promosso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto, anche in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ad ernanare tutte le norme occorrenti per l'ordinamento e per il regolare funzionamento dell'Azienda.

Art. 14.

Gli stipendi e gli assegni al personale dell’Azienda e da qualunque ruolo provengano sono a carico del bilancio dell’Azienda stessa.
Il trattamento economico, disciplinare e di carriera del personale addetto all’Azienda sarà regolato col decreto Reale che provvede all’ordinamento di essa in conformità dell’art. 13.

Art. 15.

Gli uffici periferici sono costituiti dai «Compartimenti per la viabilità», ciascuno dei quali comprende più Provincie.
I compartimenti hanno la cura delle strade statali comprese nella propria circoscrizione.
Essi:
a) propongono alla direzione generale dell’Azienda i provvedimenti necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada;
b) compilano i progetti riguardanti lavori di manutenzione e di sistemazione e conferiscono la loro approvazione in linea tecnica a quelli il cui importo non ecceda le lire 100 000 (€ 51);
c) dirigono i lavori dati in appalto e ne redigono le contabilità;
d) provvedono alla esecuzione dei lavori in economia regolarmente autorizzati;
e) esercitano l’alta vigilanza sulla circolazione stradale;
f) provvedono all’istruttoria di ogni pratica connessa ai còmpiti dell’Azienda.

Art. 16.

Le entrate dell’Azienda sono costituite:
a) dalla tassa di circolazione sugli autoveicoli, il cui provento sarà per intero devoluto all’Azienda, rimanendo soppressa la compartecipazione ad esso delle Provincie e dei Comuni;
b) dal contributo di miglioramento stradale a carico degli autoveicoli istituito con R. decreto 20 dicembre 1927, n. 2446;
c).da un contributo fisso annuo del Tesoro dello Stato consolidato nella somma di L. 180 000 000 (€ 92 962) per un ventennio da pagarsi in rate trimestrali anticipate di L. 45 000 000 (€ 23 240) ciascuna;
d) dal provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade statali fuori degli abitati;
e) dai proventi netti delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie spettanti allo Stato per contravvenzioni alle norme di polizia stradale e sulla circolazione;
f) dai canoni per la concessione di occupazioni e di attraversamento delle strade statali;
g) da tutti i proventi di qualunque natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade affidate all’Azienda e dalla vendita di relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione ad uso pubblico di strade statali o di parte di esse;
h) dal contributo integrativo dell’utenza stradale da parte di aziende industriali e di trasporti che usino di strade statali in modo da determinarne un eccezionale logorio sia con autoveicoli, sia con carri a trazione animale. Sono esclusi da tale contributo gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici concessi od autorizzati e quelli in uso alle Amministrazioni dello Stato.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici, saranno stabiliti l’entità ed i limiti del contributo suddetto e fissate tutte le altre norme occorrenti per coordinarne l’applicazione in rapporto agli altri tributi sulla circolazione;
i) dai proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all’Azienda.

Art. 17.

Del contributo dovuto dallo Stato, di cui alla lettera c) dell’articolo precedente, saranno rimborsati 70 milioni annui dalle Provincie in correlazione con le somme che a queste fanno attualmente carico per la manutenzione di strade passate in gestione all’Azienda.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto coi Ministri per Pinterno e per i lavori pubblici, sarà regolato il riparto del suddetto importo fra le Provincie.
Alla percezione di queste somme lo Stato provvederà con trattenute sulle somme dovute alle Provincie a titolo di compartecipazione sulla tassa scambi, e, ove queste non sieno sufficienti, le Provincie stesse, su richiesta del Ministero delle finanze, dovranno rilasciare delegazioni sulle sovraimposte e sugli altri cespiti dati in riscossione ai ricevitori provinciali.

Art. 18.

Le spese dell’Azienda sono costituite:
a) dalle spese di personale e dalle spese generali e di amministrazione occorrenti per il funzionamento dell’Azienda;
b) da quelle per la manutenzione ordinaria delle strade statali, per la vigilanza su di esse e per la disciplina della circolazione;
c) dalle spese occorrenti per riparare o prevenire danni di forza maggiore alle strade e loro pertinenze;
d) dalle spese necessarie per la dotazione del materiale di esercizio occorrente all’Azienda;
e) dalle spese occorrenti sia per la sistemazione progressiva delle strade, sia per opere singole di carattere patrimoniale, sulla rete stradale non sistemata;
f) dalle spese per il funzionamento della Milizia stradale di cui al successivo art. 34.
La parte non erogata degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione ordinaria delle strade e di quelli per riparazioni o prevenzioni di danni sarà, alla chiusura dell’anno finanziario, mantenuta tra i residui.

Art. 19.

La Tesoreria centrale, al principio di ogni esercizio finanziario, è autorizzata a concedere pel finanziamento dell’Azienda un’apertura di credito fino ad un quarto dell’ammontare complessivo delle somme stanziate nel bilancio della spesa dell’Azienda per l’esercizio stesso. In caso di necessità urgente tale limite potrà essere superato previa autorizzazione data, di volta in volta, dal Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici.
Tale anticipazione dovrà essere rimborsata alla Tesoreria senza interessi nel termine massimo di mesi sei.
Il servizio di cassa dell’Azienda sarà fatto dalle Tesorerie dello Stato. A questo effetto sarà aperto presso la Tesoreria centrale un conto corrente infruttifero al quale affluiranno tutti i proventi devoluti all’Azienda e le anticipazioni eventuali di cui ai precedenti commi e sul quale saranno imputati i pagamenti da farsi per conto di essa.
Le somme disponibili in eccedenza dei presumibili bisogni dell’Azienda possono essere depositate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti od investite in titoli di Stato.

Art. 20.

È data facoltà all’Azienda di affidare alle Provincie, o a consorzi di Provincie, la manutenzione ordinaria e le opere straordinarie di sistemazione e di riparazione di tutte o di parte delle strade statali scorrenti nei rispettivi territori.

Art. 21.

Le aste pubbliche per l’appalto di opere dipendenti dall’Azienda, il cui importo eccede L. 500 000 (€ 258), saranno tenute simultaneamente presso la direzione generale dell’Azienda e presso la prefettura della Provincia nella quale le opere stesse si devono eseguire. Le licitazioni private per opere il cui importo eccede L. 500 000 (€ 258) si terranno esclusivamente presso la direzione generale dell’Azienda.
Le aste pubbliche e le licitazioni private per opere di importo inferiore avranno luogo presso le prefetture tranne che l’Amministrazione dell’Azienda stabilisca altrimenti.
Quando l’aggiudicazione sia avvenuta presso le prefetture, la stipulazione del contratto avrà luogo a cura delle prefetture medesime, assumendo il prefetto la legale rappresentanza dell’Azienda.
Questa potrà altresì delegare i prefetti alla stipulazione di contratti a trattativa privata.
Quando l’aggiudicazione dell’appalto sia avvenuta presso la direzione generale dell’Azienda e nei casi di contratti a trattativa privata o di concessioni che l’Amministrazione dell’Azienda intenda stipulare direttamente, alla stipulazione di essi provvederà un funzionario amministrativo di grado non inferiore al nono appositamente delegato dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 22.

È applicabile all’Amministrazione dell’Azienda la legge sulla contabilità generale dello Stato, in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge.
L’Amministrazione dell’Azienda provvede coi propri organi ai servizi ed alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento.
I contratti dell’Azienda sono equiparati a quelli dello Stato agli effetti tributari.

Art. 23.

L’Amministrazione dell’Azienda provvede a trattativa privata ed in economia ad opere e forniture di qualunque importo quando, per l’assoluta urgenza di salvaguardare la sicurezza e la regolarità del transito, non sia consentito l’indugio dei pubblici incanti.

Art. 24.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, udito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate norme per l’esecuzione e la gestione di lavori che sono nella competenza dell’Azienda con criteri di semplificazione e seguendo, solo in quanto appaia opportuno, le norme vigenti per le opere di conto dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.
In pendenza della emanazione di tali norme saranno applicate quelle attualmente in vigore per la gestione delle opere di conto dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, in quanto non siano modificate dalla presente legge.

Art. 25.

L’approvazione dei progetti da parte del Ministro per i lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
Per le espropriazioni occorrenti alla occupazione di cave di materiale impiegabile nei lavori stradali ed alla esecuzione dei lavori che sono nella competenza dell’Azienda questa ha facoltà di applicare le norme contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Art. 26.

La consulenza legale dell’Azienda è affidata alla Regia avvocatura erariale.
Nelle vertenze che la interessano l’Azienda ad ogni effetto giuridico verso i terzi è rappresentata dal Ministro.
Il patrocinio legale è affidato alla Regia avvocatura erariale.
L’avvocatura erariale assume altresì la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti dell’Azienda nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora l’Azienda ne faccia richiesta e l’avvocato generale ne riconosca l’opportunità.
Fatta eccezione pei giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori, le citazioni, le sentenze, ed ogni altro atto giudiziario devono essere notificati, a pena di nullità da pronunziarsi anche di ufficio, al Ministro per i lavori pubblici in rappresentanza dell’Azienda, presso l’ufficio dell’avvocatura erariale nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa, o che abbia pronunziato la sentenza.

Art. 27.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell’Azienda, potranno essere risoluti i contratti di appalto in corso per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restando esonerata l’Amministrazione dal corrispondere all’appaltatore il decimo dell’importo delle opere non eseguite in deroga al disposto dell’art. 345 della legge sui lavori pubblici.

Art. 28.

Il provento netto delle conciliazioni, oblazioni e condanne alle pene pecuniarie previste dalle vigenti leggi e dai regolamenti in materia di polizia e di circolazione stradale, da qualunque utliciale od agente autorizzato esse siano accertate, se l’accertamento sia avvenuto sulle strade statali, è per intero devoluto all’Azienda autonoma statale della strada.
Il Ministro per i lavori pubblici determinerà ogni anno quale parte dei proventi delle contravvenzioni possa essere destinata per la concessione di premi di diligenza alla Milizia stradale, di premi di manutenzione ai cantonieri e capi cantonieri, e quale alla Cassa pensioni dei cantonieri stessi.

Art. 29.

Con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, potrà essere istituita, dopo il primo biennio di funzionamento dell’Azienda, una tassa di bollo sulle automobili temporaneamente introdotte in Italia nella misura massima di L. 200 (€ 0,10) per ogni automobile.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, e udito il Consiglio dei Ministri, potranno essere assegnati all’Azienda nuovi cespiti in relazione al progressivo incremento dei servizi che le sono affidati.

Art. 30.

Per l’esercizio finanziario 1928-29 il bilancio dell’Azienda sarà approvato con decreto Reale su proposta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici, saranno assegnati ai capitoli del bilancio i fondi disponibili per residui passivi concernenti i servizi trasferiti all’Azienda al 30 giugno 1928.
L’Azienda provvederà a soddisfare gli oneri dipendenti dai servizi suddetti relativi agli esercizi decorsi.
I proventi riscossi a tutto il 30 giugno 1928 per la tassa di circolazione di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 2383, ai Regi decreti 3 gennaio 1926, n. 44, e 20 settembre 1926, n. 1643, restano acquisiti allo Stato che devolverà alle Provincie ed ai Comuni la loro quota riferibile al primo semestre del 1928 ed all’Azienda metà del provento netto.
I proventi riscossi a tutto il 30 giugno 1928 per contributo di miglioramento stradale di cui al R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2446, restano acquisiti allo Stato che li devolverà per metà all’Azienda e per l’altra metà alle Provincie ed ai Comuni nella proporzione stabilita per le quote di partecipazione alla tassa di circolazione sulle automobili.
I proventi di cui ai commi precedenti riscossi dal 1° luglio 1928 in poi restano per intero all’Azienda.

Art. 31.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese della Azienda autonoma statale della strada è presentato all’approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Il conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

Art. 32.

La Corte dei conti vigila sulle entrate, fa il riscontro consuntivo sulle spese dell’Azienda ed ha il diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.
Le dette attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale da istituirsi presso la direzione generale dell’Azienda, con personale appartenente alla Corte dei conti senza che ciò importi comunque aumento di posti nei ruoli organici del personale della Corte stessa.

Art. 33.

Il direttore generale presenta al Ministro per i lavori pubblici, entro il mese di novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell’Azienda durante il precedente anno finanziario nella quale sia data ragione dei contratti importanti stipulati, delle entrate e delle spese dell’Azienda, dei risultati conseguiti nella progressiva sistemazione delle strade e dello stato di manutenzione della viabilità.

Art. 34.

Con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, sarà provveduto alla istituzione di una Milizia stradale che costituirà un reparto speciale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alla quale saranno affidati, in concorso degli altri organi competenti a tenore delle vigenti leggi, la difesa del patrimonio stradale, la disciplina della circolazione in confronto di tutti gli utenti sulla rete gestita dall’Azienda, la sorveglianza delle segnalazioni stradali, il servizio delle informazioni stradali e quello del soccorso automobilistico.
Le norme organiche e disciplinari per la costituzione ed il funzionamento della Milizia saranno stabilite con apposito regolamento da emanarsi in armonia con le leggi vigenti dal Capo del Governo su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze e per la guerra.

Art. 35.

I funzionari tecnici del Real Corpo del Genio civile di grado non superiore all’ottavo possono essere ammessi a far passaggio nel ruolo degli ufficiali della Milizia stradale purchè sieno riconosciuti idonei dalle Commissioni di avanzamento e colle modalità che saranno stabilite con le norme da emanarsi a termini dell’articolo precedente.
Un numero di posti equivalente a quello che si renderà vacante nei ruoli del Genio civile per l’avvenuto passaggio nel quadri degli ufficiali della Milizia stradale dei funzionari suddetti andrà in aumento dell’organico della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.
È data facoltà al Ministro per i lavori pubblici di provvedere a nuove assunzioni di personale nei ruoli tecnici del Genio civile, per coprire i posti che si renderanno vacanti in seguito ai passaggi di cui ai precedenti commi, fino ad un massimo di venti posti. I posti eccedenti tale numero dovranno essere soppressi.
La ripartizione fra i vari gradi dei posti che dovranno essere soppressi sarà stabilita, con criterio di proporzionalità, mediante decreto da emanarsi dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per i lavori pubblici.

Art. 36.

A cura del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, sarà altresì provveduto:
1° alla istituzione ed all’ordinamento di un canone sulla pubblicità lungo le strade statali i cui proventi saranno devoluti a favore dell’Azienda;
2° alla revisione della misura dei canoni di concessioni ed autorizzazioni per la occupazione e l’attraversamento delle strade gestite dall’Azienda. Quando la revisione concerne canoni dovuti per l’occupazione e l’attraversamento della sede stradale con ferrovie, tramvie e funivie la revisione stessa sarà fatta dal Ministro per i lavori pubblici d’intesa con quello per le comunicazioni.

Art. 37.

L’esercizio finanziario dell’Azienda decorre dal 1° luglio di ogni anno ed ha termine al 30 giugno dell’anno successivo.
L’Azienda inizierà la propria gestione il 1° luglio del 1928.

Art. 38.

A datare dal 1° luglio 1928 la Direzione generale della viabilità ed il relativo posto di direttore generale della viabilità presso il Ministero dei lavori pubblici sono soppressi.
Il Ministro per il lavori pubblici provvederà, con suo decreto, ad assegnare le attuali attribuzioni della Direzione generale della viabilità che non vengono trasferite all’Azienda autonoma stradale della strada ad altro servizio del Ministero.

Art. 39.

È data facoltà al Governo del Re di emanare norme aventi forza di legge per provvedere alla classificazione, alla costruzione, alla manutenzione, sistemazione e polizia delle strade pubbliche non contemplate nella presente legge.

Art. 40.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l’esecuzione della presente legge.

Art. 41.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici ed occorrendo di concerto con gli altri Ministri interessati, sarà provveduto, anche derogando alle disposizioni legislative vigenti, a quanto altro occorra per l’attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.


MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — CIANO.


Visto, il Guardasigilli: ROCCO.


ALLEGATO


Classificazione numerica Denominazione della strada Percorso della strada
N. 1 Via Aurelia Roma - Civitavecchia - Grosseto - Livorno - Pisa - Genova - Imperia - Ventimiglia - Confine francese, con diramazione dai pressi di Tarquinia a Vetralla.
N. 2 Via Cassia Roma - Vetralla - Viterbo - Montefiascone - Radicofani - Siena - Poggibonsi - Firenze.
N. 3 Via Flaminia Roma - Civitacastellana - Terni - Spoleto - Foligno - Stazione di Fossato di Vico - Cagli - Calmazzo - Fano.
N. 4 Via Salaria Roma - Passo Corese - Rieti - Antrodoco - Arquata del Tronto - Ascoli Piceno - Innesto con la n. 16 a Porto d’Ascoli.
N. 5 Via Tiburtina Roma - Tivoli - Avezzano - Innesto con la n. 83 presso Cerchio - Raiano - Popoli - Pescara.
N. 6 Via Casilina Roma - Labico - Frosinone - Ceprano - Arce - Cassino - Stazione di Caianello - Innesto con la n. 7 presso Capua.
N. 7 Via Appia Roma - Velletri - Terracina - Capua - Napoli - Marigliano - Avellino - Atripalda - Bivio Sant’Angelo del Lombardi - Lioni - Ruoti - Potenza - Castellaneta - Taranto - Francavilla - Brindisi.
N. 8 Via Ostiense Roma - Marina di Ostia.
N. 9 Via Emilia Rimini - Forlì - Bologna - Modena - Reggio Emilia - Parma - Piacenza - Milano.

Diramazione: Fidenza - Salsomaggiore.

N. 10 Padana Inferiore Torino - Moncalieri - Poirino - Alessandria - Tortona - Casteggio - Piacenza - Cremona - Mantova - Monselice.
N. 11 Padana Superiore Torino - Settimo - Chivasso - Vercelli - Novara - Milano - Treviglio - Rovato - Brescia - Verona - Vicenza - Padova - Mestre (Venezia).
N. 12 Dell’Abetone e del Brennero Pisa - Lucca - Bagni di Lucca - San Marcello Pistoiese - Passo dell’Abetone - Pieve Pelago - Modena - Poggio Rusco - Nogara - Verona - Ala - Rovereto - Trento - Lavis - San Michele - Bolzano - Bressanone - Vipiteno - Brennero (Confine).
N. 13 Pontebbana Venezia (Mestre) - Treviso - Conegliano - Casarsa - Ponte della Delizia - San Daniele del Friuli - Bivio con la n. 52 presso la stazione per la Carnia - Pontebba - Tarvisio - Confine austriaco verso Thorl.
N. 14 Della Venezia Giulia Venezia (Mestre) - San Donà - Portogruaro - Cervignano - Monfalcone - Trieste - Obrovo - Mattuglie - Fiume.
N. 15 Via Flavia Trieste - Stazione di Capodistria - Buie - Pisino - Dignano - Pola.

Diramazione: Visignano - Parenzo.

N. 16 Adriatica Padova - Monselice - Rovigo - Ferrara - Alfonsine - Ravenna - Rimini - Fano - Ancona - Porto d’Ascoli - Pescara - Vasto - San Severo - Foggia - Cerignola - Barletta - Bari - Fasano - San Vito - Brindisi - Lecce - Maglie - Alessano - Capo Santa Maria di Leuca.
N. 17 Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo-Sannitica Antrodoco - Aquila - Popoli - Sulmona - Pettorano - Castel di Sangro - Ponte Zittola - Bivio per Isernia - Vinchiaturo - Volturara Appula - Lucera - Foggia.
N. 18 Tirrena Inferiore Napoli - Torre Annunziata - Salerno - Battipaglia - Rutino - Vallo - Torre Orsaia - Sapri - Paola - Sant’Eufemia - Nicastro - Monteleone - Reggio Calabria.
N. 19 Delle Calabrie Battipaglia - Eboli - Innesto con la n. 94 presso Auletta - Sala Consilina - Lagonegro - Castrovillari - Spezzano - Cosenza - Soveria Mannelli - Tiriolo - Catanzaro - Innesto con la n. 106 a Catanzaro Marina.

Diramazione: Tiriolo - Stazione di Marcellinara - Innesto con la n. 18.

N. 20 Del Colle di Tenda e di Valle Roia Dall’innesto con la n. 10 presso Moncalieri per Savigliano - Cuneo - Borgo San Dalmazzo - Colle di Tenda (passaggio interno ed esterno) al confine francese e dall’altro confine francese a Ventimiglia.
N. 21 Della Maddalena Borgo San Dalmazzo - Colle dell’Argentera - Confine francese al Colle della Maddalena.
N. 22 Di Val Magra Innesto con la n. 28 presso Mondovì - Morozzo - Cuneo - Prazzo - Acceglio.
N. 23 Del Colle di Sestrières Bivio con la n. 10 presso il Sangone - Pinerolo - Colle di Sestrières - Cesana.
N. 24 Del Monginevro Susa - Cesana - Monginevro.
N. 25 Del Moncenisio Torino - Susa - Moncenisio.
N. 26 Della Val D’Aosta Chivasso - Aosta - Piccolo San Bernardo.
N. 27 Del Gran S. Bernardo Aosta - Gran San Bernardo.
N. 28 Del Colle di Nava Innesto con la n. 20 presso Genola - Mondovì - Ceva - Colle di Nava - Imperia, con diramazione Ceva - Carcare.
N. 29 Del Colle di Cadibona Innesto con la n. 10 presso Poirino - Alba - Carcare - Savona.
N. 30 Di Val Bormida Alessandria - Acqui - Innesto con la n. 29 presso Dego.
N. 31 Del Monferrato Vercelli - Casale - Innesto con la n. 10 presso Alessandria.
N. 32 Ticinese Novara - Innesto con la n. 33 presso Arona.
N. 33 Del Sempione Milano - Gallarate - Arona - Gravellona - Confine svizzero del Sempione.
N. 34 Del Lago Maggiore Gravellona - Confine svizzero verso Brissago.
N. 35 Dei Giovi Da Genova per Ronco - Serravalle a Tortona con diramazione da Serravalle a Spineta presso Alessandria e da Casteggio per Pavia - Milano - Asnago - Como al confine svizzero verso Chiasso.
N. 36 Del Lago di Como e dello Spluga Milano - Lecco - Chiavenna - Spluga - Confine svizzero.
N. 37 Del Maloia Chiavenna - Confine svizzero presso Castasegna.
N. 38 Dello Stelvio Innesto con la n. 36 presso Colico - Condrio - Tresenda - Tirano - Bormio - Stelvio - Spondigna - Merano - Bolzano con diramazioni dalla Madonna di Tirano al confine svizzero verso Poschiavo, e dai pressi dello Stelvio al confine svizzero di Val Muranza.
N. 39 Del Passo di Aprica Tresenda - Aprica - Edolo.
N. 40 Del Passo di Resia Spondigna - Sluderno - Confine austriaco al passo di Resia.
N. 41 Di val Monastero Sluderno - Confine svizzero verso Münster.
N. 42 Del Tonale e della Mendola Treviglio - Bergamo - Lovere - Breno - Edolo - Passo del Tonale - Ponte Mostizzolo - La Mendola - Bolzano.
N. 43 Della val di Non Ponte Mostizzolo - Cles - Innesto con la n. 12.
N. 44 Del Passo del Giovo Merano - Passo del Giovo - Vipiteno.
N. 45 Della val Trebbia e del Caffaro Da Genova per Bobbio a Piacenza e da Cremona per Brescia - Caffaro - Tione a Trento.
N. 46 Del piano delle Fugazze Vicenza - Schio - Piano delle Fugazze - Rovereto.
N. 47 Della val Sugana Padova - Bassano - Primolano - Levico - Trento.
N. 48 Delle Dolomiti Lavis - Predazzo - Campitello - Livinallongo - Cortina d’Ampezzo - Auronzo - Cimagogna - con diramazione per il Lago di Misurina fino a Carbonin.
N. 49 Della Pusteria Innesto con la n. 12 presso Bressanone - San Candido - Confine austriaco alla Drava.
N. 50 Del Grappa e del passo di Rolle Ponte nelle Alpi - Belluno - S. Giustina - Feltre - Arten - Fonzaso - Pontet - Fiera di Primiero - Passo di Rolle - Predazzo - con diramazione da Arten a Primolano.
N. 51 Di Alemagna Innesto con la n. 13 presso Conegliano - Vittorio Veneto - Ponte nelle Alpi - Tai di Cadore - Cortina d’Ampezzo - Carbonin - Dobbiaco - con diramazione Tai - Pieve di Cadore - Lozzo, innesto con la n. 52.
N. 52 Carnica Innesto con la n. 13 presso la stazione per la Carnia - Tolmezzo - Ampezzo - Santo Stefano di Cadore - Passo di Monte Croce di Comelico - San Candido, con diramazione da Tolmezzo per Paluzza al Passo di Monte Croce Carnico.
N. 53 Postumia Vicenza - Castelfranco - Treviso - Motta di Livenza - Portogruaro - Innesto con la n. 13 presso il ponte della Delizia.
N. 54 Del Friuli Innesto con la n. 13 presso Codroipo - Udine - Caporetto - Saga - Plezzo - Passo del Predil (doppio percorso) - Tarvisio - confine jugoslavo verso Radece.
N. 55 Dell’Isonzo Innesto con la n. 14 presso Duino - Iamiano - Merna - Gorizia - Bivio di Uznik - Innesto a Caporetto con la n. 54.
N. 56 Di Aidussina Gorizia - Aidussina - Zolla - Confine jugoslavo verso Kalce.
N. 57 Del Vipacco e dell’Idria Da Prevallo per Vipacco all’innesto con la n. 56 ad Aidussina e da Zolla sulla n. 56 per Godovici - Idria - Santa Lucia al bivio di Uznik - con diramazione da Godovici al confine jugoslavo verso Hotedrazica.
N. 58 Delle Grotte di Postumia Innesto con la n. 14 presso Trieste - Opcina - Sesana - Storye - Senosecchia - Prevallo - Postumia - Confine jugoslavo verso Planina.
N. 59 Di Bisterza Innesto con la n. 14 sotto Rupa - Bisterza - Postumia.
N. 60 Del Monte Maggiore Pisino - Mattuglie - Confine jugoslavo verso Castua.
N. 61 Liburnica Dignano - Albona - Fianona - Abbazia, innesto con la n. 14.
N. 62 Della Cisa Sarzana - Aulla - Pontremoli - Fornovo - Parma - Guastalla - Mantova - Roverbella - Verona.
N. 63 Del Valico di Cerreto Aulla - Passo del Cerreto - Castelnuovo Monti - Reggio Emilia - Innesto presso Guastalla con la n. 62.
N. 64 Porrettana Ponte Petri - Bagni della Porretta - Vergato - Bologna - Ferrara.
N. 65 Della Futa Firenze - Passo della Futa - Bologna.
N. 66 Pistoiese Firenze - Pistoia - Ponte Petri - Innesto con la n. 12 presso San Marcello Pistoiese.
N. 67 Tosco-Romagnola Pisa - Empoli - Firenze - Pontassieve - Forlì - Ravenna - Porto Corsini.
N. 68 Di Val di Cecina Innesto con la n. 1 presso Cecina - Volterra - Innesto con la n. 2 presso Poggibonsi.
N. 69 Di Val d’Arno Innesto con la n. 67 presso Pontassieve - San Giovanni Valdarno - Arezzo.
N. 70 Della Consuma Innesto con la n. 69 presso Pontassieve - Valico della Consuma - Innesto con la n. 71 presso Bibbiena.
N. 71 Umbro-Casentinese Montefiascone - Orvieto - Bivio Stazione Chiusi - Innesto con la n. 75 presso Terontola - Arezzo - Bibbiena - Bagno di Romagna - Valico dei Mandrioli - Cesena.
N. 72 Di San Marino Rimini - Confine San Marino.
N. 73 Senese-Aretina e di Bocca Trabaria Dall’innesto con la n. 1 presso Montepescali per Roccastrada - Siena all’innesto con la n. 71 presso Arezzo e da Arezzo per San Sepolcro - Valico di Bocca Trabaria - Urbania - Urbino a Calmazzo.
N. 74 Maremmana Dall’innesto con la n. 1 presso la stazione di Albegna per Manciano e Pitigliano all’innesto con la n. 2 e da questa all’innesto con la n. 71.
N. 75 Centrale Umbra Innesto con la n. 71 - Terontola - Perugia - Foligno.
N. 76 Della Val d’Esino Innesto con la n. 3 presso Fossato di Vico - Iesi - Innesto con la n. 16 presso Falconara.
N. 77 Della Val di Chienti Foligno - Macerata - Innesto con la n. 16 presso Loreto.
N. 78 Picena Innesto con la n. 77 presso Macerata - Amandola - Innesto con la n. 4.
N. 79 Ternana Orvieto - Todi - Terni - Rieti.
N. 80 Del Gran Sasso d’Italia Aquila - Montorio al Vomano - Teramo - Innesto con la n. 16 presso Giulianova.
N. 81 Picena-Aprutina Innesto con la n. 4 presso Ascoli - Teramo - Penne - Chieti.
N. 82 Della Valle del Liri Da Avezzano per Sora all’innesto con la n. 6 ad Arce e dalla n. 6 a Ceprano per Pico all’innesto con la n. 7 ad Itri.
N. 83 Marsicana Innesto con la n. 5 presso Cerchio - Gioia de’ Marsi - Innesto con la n. 17 al Ponte Zittola.
N. 84 Frentana Innesto con la n. 17 presso Roccaraso - Casoli - Lanciano - Stazione di San Vito Chietino.
N. 85 Venafrana Innesto con la n. 6 presso la stazione di Caianello - Venafro - Innesto colla n. 17 presso Isernia.
N. 86 Istonia Innesto con la n. 7 presso Forlì del Sannio - Carovilli - Agnone - Cupello - Stazione di Vasto.
N. 87 Sannitica Napoli - Caserta - Caiazzo - Guardia Sanframondi - Bivio presso Ponte Landolfo con la strada n. 88 - Vinchiaturo - Campobasso - Larino - Innesto con la n. 16 presso Termoli.
N. 88 Dei due Principati Salerno - Mercato San Severino - Avellino - Benevento - Innesto con la n. 87 presso Ponte Landolfo.
N. 89 Garganica San Severo - San Nicandro - Vieste - Manfredonia - Foggia.
N. 90 Delle Puglie Innesto con la n. 7 presso Avellino - Grottaminarda - Ariano - Foggia.
N. 91 Della Valle del Sele Innesto con la n. 90 a Grottaminarda - Castel Baronia - Bivio per Contursi - Innesto presso Eboli con la n. 19.
N. 92 Dell’Appennino Meridionale Potenza - Laurenzana - Corleto Perticara - S. Arcangelo - Senise - Cerchiara - Stazione Torre Cerchiara.
N. 93 Appulo Lucana Barletta - Canosa - Bivio per Melfi - Atella - Innesto con la n. 7 presso Potenza.
N. 94 Del Varco di Pietra Stretta Innesto con la n. 19 presso Auletta - Vietri - Potenza.
N. 95 Di Brienza Innesto con la n. 94 presso la stazione di Tito - Brienza - Innesto colla n. 19 presso Atena.
N. 96 Barese Innesto con la n. 7 presso Tolve - Irsina - Gravina - Altamura - Modugno - Bari.
N. 97 Delle Murge Innesto con la n. 98 presso Canosa - Spinazzola - Gravina.
N. 98 Andriese-Coratina Canosa - Andria - Corato - Modugno.
N. 99 Di Matera Altamura - Matera - Innesto con la n. 7 presso Miglionico.
N. 100 Di Gioia del Colle Bari - Gioia del Colle - Mottola - Innesto con la n. 7.
N. 101 Salentina Lecce - Gallipoli.
N. 102 Di Otranto Innesto con la n. 16 presso Zollino - Martano - Otranto.
N. 103 Di Val d’Agri Innesto con la n. 19 presso Montesano - Moliterno - Corleto Perticara - Craco - Stazione di Montalbano Ionico.
N. 104 Sapri-Ionio Da Sapri all’innesto con la n. 19 presso Lago Serino e da questa sopra Lauria per Latronico e Senise alla stazione di Nova Siri.
N. 105 Di Castrovillari Belvedere Marittimo - Castrovillari - Innesto con la n. 92 presso Francavilla.
N. 106 Ionica Reggio Calabria - Gerace - Punta di Stilo - Catanzaro Marina - Crotone - Innesto con la n. 108 presso Cariati - Innesto con la n. 19 presso Spezzano Albanese.
N. 107 Silana-Cotronese Dalla Marina di Paola all’innesto con la n. 19 presso la stazione di Castiglione Cosentino e da Cosenza per Sella Gradina - Bivio S. Severina e Bivio Manile all’innesto con la n. 106 presso Cotrone.
N. 108 Silana di Cariati Dalla stazione ferroviaria di Serra Aiello per Aiello e Grimaldi alla n. 19; da questa presso Coraci per Colosimi alla n. 107 e da questa presso S. Giovanni in Fiore per Savelli alla stazione di Cariati.
N. 109 Della Piccola Sila Dalla stazione di Nicastro per Nicastro a Soveria Mannelli sulla n. 19; da questa per Taverna e Mesuraca all’innesto Gazzani sulla 107 e da Bivio Manile su questa alla stazione di Cutro.
N. 110 Di Montecucco e di Monte Pecoraro Stazione di Francavilla Angitola - Valichi di Montecucco e di Monte Pecoraro - Stilo - Innesto con la n. 106 con diramazione Mangiatorella - Ferdinandea.
N. 111 Gioia Tauro-Gerace Marina Dalla Marina e dalla stazione di Gioia Tauro per Cittanova e Gerace Marina.
N. 112 D’Aspromonte Innesto con la n. 18 presso Bagnara - Marina di Bovalino.
N. 113 Settentrionale Sicula Messina - Patti - Cefalù - Termini - Palermo - Sferracavallo - Alcamo - Trapani.
N. 114 Orientale Sicula Messina - Catania - Lentini - Siracusa.
N. 115 Sud Occidentale Sicula Trapani - Marsala - Mazzara - Castelvetrano - Innesto con la n. 118 presso Agrigento - Terranova - Modica - Spaccaforno - Siracusa.
N. 116 Randazzo-Capo d’Orlando Stazione di Naso - Capo d’Orlando - Innesto con la n. 120 a Randazzo.
N. 117 Centrale Sicula Santo Stefano di Camastra - Nicosia - Quadrivio della Misericordia presso Enna - Piazza Armerina - Terranova di Sicilia.
N. 118 Corleonese-Agrigentina Innesto con la n. 121 presso Marineo - Corleone - Bivona - Agrigento - Innesto con la n. 115.
N. 119 Di Gibellina Alcamo - Gibellina - Santa Ninfa - Castelvetrano.
N. 120 Dell’Etna e delle Madonie Innesto con la 113 presso la stazione di Cerda - Caltavuturo - Petralia Sottana - Cerami - Randazzo - Innesto con la n. 114 presso Fiumefreddo.
N. 121 Catanese Da Catania per Adernò alla n. 117 presso Leonforte e da questa presso Enna per Barriera Noce e Vallelunga all’innesto con la n. 113 presso Palermo.
N. 122 Agrigentina Agrigento - Canicattì - Caltanissetta - Incontro con la n. 117 al bivio Benesiti con la diramazione da Caltanissetta alla contrada Barriera Noce sulla n. 121.
N. 123 Di Licata Canicattì - Campobello - Licata.
N. 124 Siracusana Innesto con la n. 117 presso San Cono - Caltagirone - Vizzini - Palazzolo - Floridia - Siracusa.
N. 125 Orientale Sarda Cagliari - Muravera - Tortolì - Dorgali - Siniscola - Terranova Pausania.
N. 126 Occidentale Sarda Porto Botte - Iglesias - Oristano - Cuglieri - Suni - Alghero - Sassari con diramazione Alghero - Porto Conte.
N. 127 Settentrionale Sarda Terranova Pausania - Tempio P. - Laerru - Sassari - Porto Torres.
N. 128 Centrale Sarda Dalla n. 127 presso Sassari per Mores - Ozieri alla n. 129 e da questa per Oniferi - Sorgono - Laconi all’innesto con la n. 131 presso Monastir.
N. 129 Trasversale Sarda Marina di Orosei - Nuoro - Silanus - Suni - Bosa Marina.
N. 130 Iglesiente Cagliari - Decimo - Iglesias.
N. 131 Arborense Cagliari - Monastir - Sanluri - Innesto con la n. 126 fra Oristano e Terralba.
N. 132 Di Ozieri Ozieri - Martis.
N. 133 Di Santa Teresa di Gallura e di Palau Da Tempio Pausania alla Marina di Palau con diramazione per Santa Teresa di Gallura.
N. 134 Di Castel Sardo Innesto con la n. 127 a Rio Tesciu - Castel Sardo.
N. 135 Litoranea Zaratina Confine jugoslavo sud presso Sant’Elena - Bivio San Giovanni - Confine jugoslavo N. O. verso Cosino.
N. 136 Mediana Zaratina Porto di Zara - Bivio San Giovanni - Casali di Mussap - Confine jugoslavo N. E. verso Murvizza.
N. 137 Orientale Zaratina Porto di Zara - Bivio San Giovanni - Confine orientale jugoslavo verso Zemonico, con tratto in condominio col Regno S. H. S. lungo il confine Sud.

Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re:


Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

Il Capo del Governo, Ministro per l’interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.