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§ 2–3. Che la M. Ces. debba al detto tempo[TK 1] pigliare la impresa contro di protestanti o Smalcadini et qualunche altra sorte de heretici di Germania con ogni suo sforzo et potere, acciochè tornino con efeto alla vera religione et obedientia della sede apostolica, nè possa S. M fare con loro apuntamiento o concordia di qualunche sorte, nè concedere o permettere cosa alcuna contro li ordini et constitutioni della chiesa catolica, o per via di dieta o per qualunche altra, senza espresso consenso et voluntà di S. Beat. o del legato apostolico.

§ 4. Che sua S sia tenuta intra il termine di un mese dal giorno che questa capitulatione sarà fermata, mettere in deposito scudi cento mila d’oro in Venetia, li quali insieme con li altri cento mila che sono depositati in Augusta habbino ad essere spesi in benefitio della impresa sopradetta.

§ 5. Che S. S debba per la medesima impresa mandare et tenere pagati per quatro mesi[1] 12M fanti Italiani et cinquecento cavalli leggieri a tutto sua spesa, et con essi, oltre alli capitani di guerra che saranno necessarii, un legato apostolico che li conduca et intervenga personalmente all’ impresa.

§ 6. Che S. S conceda alla M Ces. di poter riscuotere dalle chiese et beneficii di Spagna la metà de frutti d’uno anno, nella forma et modo solito di concedersi l’altre volte.

§ 7. Che S. S permetta che delli vasall(aggi) de monasterii di Spagna si stenda sino alla somma di 500,000 scudi, i qualli habbino a convertirsi in uso di essa impresa, dandosi da S. M alli monasterii equale ricompensa di entrate di quelle venderanno, in tante rendite perpetue di terze[TK 2], la quale concessione, per esser nuova et importante, habbia da farsi con le moderationi et circostanze et in quella forma et modo che a S.S parerà oportuno, pur’che la venditione si faccia insino alla somma di 500,000 scudi.

Che la sopradetta somma di 200,000 scudi che si metteranno in deposito, et tutti li altri danari che si ritraranno de’ mezzi-frutti delle chiese et beneficii di Spagna, o della venditione de vasallaggi de monasterii non habbino nè possino essere spesi da S. M o suoi ministri, nè in tutto nè in parte, in alcun altro uso che della impresa già detta, la quale non si facendo per qualunque caso o impedimento si sia questa estate futura, S. S possa levare liberi 200000 scudi del deposito, et li danari che fussero riscossi de mezzi-frutti

Textkritische Anmerkungen

  1. al-tempo nur in der Trienter Hs.
  2. Hs. terre vgl. Kannengiesser.
  1. Vgl. hierzu die von Kannengiesser S. 218 übersehene Stelle Nr. 153 Anm. der Mon. Tridentina.
Empfohlene Zitierweise:
Verschiedene: Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. Freiburg i. Br.: Akademische Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr, 1890, Seite 417. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:De_DZfG_1890_03_417.jpg&oldid=- (Version vom 31.10.2022)